F.A.Q. ECM

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In questa sezione, in continuo aggiornamento, sono raccolte le domande più frequenti sul funzionamento del sistema Agenas, sulle modalità di iscrizione e la fruizione dei corsi FAD.

Nel caso in cui non doveste trovare la risposta vi invitiamo a contattarci.

icona_paragrafo Cos'è il programma di Educazione Continua in Medicina (ECM)? icona_mostra

L'ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale e al proprio sviluppo professionale.
Il programma nazionale ECM è stato avviato nel 2002 (D.Lgs 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/1999, che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità) e dopo una iniziale fase "sperimentale" è stato successivamente articolato in cicli triennali.

icona_paragrafo L'obbligo di aggiornamento è rivolto a tutti i medici? icona_mostra

Sì, tutti i medici (e, più in generale, tutti i professionisti sanitari) hanno l'obbligo deontologico di acquisire e mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile.

icona_paragrafo Quali sono gli obblighi specifici per "medici competenti" (ex D.Lgs. 81/08)? icona_mostra

I medici competenti, a differenza degli altri professionisti sanitari, ai sensi del comma 3 dell'art.38 del D.Lgs. 81/08 sono obbligati ad acquisire i crediti previsti per ogni programma triennale nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina "Medicina del Lavoro e Sicurezza negli ambienti di lavoro".
Il completamento di ciascun ciclo triennale è inoltre indispensabile per esercitare l'attività professionale e per essere inseriti nell'Elenco Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute.

icona_paragrafo Quanti crediti ECM devono essere acquisiti? icona_mostra

Il sistema ECM è strutturato in trienni (il triennio attuale è il 2017-2019) e l’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, con alcune variabili. I professionisti in regola con i crediti formativi nel triennio precedente (2014-2016) possono avvalersi di una riduzione fino a 30 crediti per il triennio corrente ("sconto" di 30 crediti per chi nel 2014-2016 ha accumulato almeno 121 crediti; "sconto" di 15 crediti per chi ne ha accumulati da 80 a 120). Inoltre, per i tutti i professionisti, è consentito conseguire i crediti in modo flessibile, senza un minimo annuo, purché al termine del triennio il debito formativo venga soddisfatto.

icona_paragrafo Cosa accade se non si sono conseguiti i crediti previsti nel triennio 2014-2016? icona_mostra

I professionisti sanitari che non hanno conseguito il totale dei crediti del triennio in questione entro il 31 dicembre 2016 potranno recuperare tale deficit entro e non oltre il 31 dicembre 2017 (DM 04/03/2009). La Commissione Nazionale ECM, nella riunione del 13/12/2016, ha deliberato di consentire il completamento dei crediti relativi al triennio 2014-2016 entro tale data (31/12/2017) nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Naturalmente tali crediti ECM, acquisiti nel corso dell'anno 2017 quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016 non saranno compresi nel computo del triennio 2017-2019.

icona_paragrafo Ci sono limiti o differenze tra i crediti acquisiti con la partecipazione a eventi residenziali e quelli acquisiti con la Formazione A Distanza (FAD)? icona_mostra

No, non esiste alcun limite o differenza tra le varie modalità di formazione.

icona_paragrafo Si possono riportare da un triennio all'altro i crediti in più maturati in precedenza ? icona_mostra

No. Per ogni triennio formativo valgono i crediti acquisiti in quell'intervallo temporale.

icona_paragrafo Ci possono essere casi di minore acquisizione di crediti nel triennio ? icona_mostra

Sì, sono i cosiddetti casi di ESONERO e di ESENZIONE. Per esonero si intendono i periodi di formazione accademica (ad esempio frequenza a corsi di specializzazione o master); per esenzione si intendono, invece, i casi di interruzione dell'attività professionale dovuti a cause di forza maggiore (ad esempio gravidanza, malattie invalidanti etc.).
Per la specificità dei singoli casi si rinvia alla DETERMINA DELLA CNFC DEL 17 luglio 2013 “Esoneri, esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione”.

icona_paragrafo Come faccio a verificare che i vostri corsi sono accreditati? icona_mostra

È sufficiente andare sul sito dell'Age.na.s ed effettuare una ricerca nell'apposita sezione ricerca Eventi ECM messa a disposizione. Nella sezione Eventi potete consultare l'ID attribuito ad ogni corso.

icona_paragrafo Cosa si intende per Evento FAD con tutoraggio on-line? icona_mostra

Negli eventi senza tutoraggio l'apprendimento del discente avviene in maniera autonoma. Nei corsi con tutoraggio on-line, invece, è possibile inviare delle domande al Tutor che risponderà entro 48 ore.

icona_paragrafo Dove si può controllare la propria posizione, relativamente all'obbligo ECM? icona_mostra

Ogni professionista sanitario può verificare la propria situazione ECM e i crediti maturati attraverso il portale Internet del CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie), registrandosi al sito e accedendo alla pagina dell'anagrafe crediti personale.

icona_paragrafo Perché alcuni eventi non compaiono sul portale AGENAS o COGEAPS? icona_mostra

Occorre ricordare che i provider hanno 90 giorni di tempo, dalla data di conclusione dell’evento, per inviare il report finale. Per tale ragione può succere che nonostante un professionista abbia concluso il corso il provider non abbia ancora trasmesso il report finale e conseguentemente non si trovi traccia dei crediti nei portali Agenas e Cogeaps.
Anche in caso di eventi FAD i crediti sono trasmessi dal Provider entro i 90 giorni dalla data di fine corso prevista (nel caso di corsi FAD che si svolgono su più anni, es. dal 21 giugno 2017 al 20 maggio 2018, la trasmissione del report di fine evento sarà effettuata entro il 20 agosto 2018).

icona_paragrafo Che fare se un evento al quale si è partecipato non risulta nel sito MyECM? icona_mostra

In questi casi è sempre possibile segnalare il disguido per via telematica attraverso lo stesso sito, inviando copia dell'attestato di partecipazione all'evento formativo. Inoltre dal 1 aprile 2017 gli Ordini dei Medici potranno certificare il triennio 2014-2016 mediante esibizione delle documentazioni probanti, soprattutto di quelle non rintracciabili sul sito CoGeAPS perché accreditate a livello regionale, per errore del provider o qualsiasi altro motivo.

icona_paragrafo Che differenza c’è fra specializzazione e disciplina e come si deve comportare chi è in possesso di più specializzazioni? icona_mostra

Un medico può essere specialista in una certa branca, ma esercitare concretamente la professione in un’altra disciplina. Ad esempio, il medico di medicina generale può essere anche specialista in una determinata branca, ma se di fatto il suo lavoro consiste nella medicina generale, quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina esercitata (ossia, in questo caso “Medicina Generale”) essendo irrilevante l’eventuale specializzazione non esercitata.
Allo stesso modo, il medico che è in possesso di più specializzazioni, ma di fatto esercita prevalentemente una determinata disciplina, quando si iscrive ad un evento formativo ECM deve dichiarare la disciplina prevalente, non potendosi riconoscere crediti contemporaneamente per due diverse discipline per lo stesso evento formativo.

icona_paragrafo Sono previsti crediti ECM per chi svolge attività di docenza in eventi accreditati? icona_mostra

I professionisti che hanno svolto attività di docenza - esclusivamente nell'ambito di eventi accreditati al sistema ECM - possono acquisire fino al 60% del proprio debito formativo con tale modalità.

icona_paragrafo Per i medici competenti l'iscrizione e il rinnovo presso l'Elenco Nazionale avviene automaticamente? icona_mostra

No. Il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2009 "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro" prevede al comma 2 dell'art. 2 che "il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di ECM (...) previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente comporta per l'interessato l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione". Quindi al compimento di ogni ciclo triennale, all'inizio dell'anno successivo all'ultimo anno del ciclo occorrerà inviare la relativa autocertificazione al Ministero della Salute e p.c. al locale Ordine dei Medici mediante raccomandata o via PEC (medicicompetenti@postacert.sanita.ite PEC dell'Ordine dei Medici di appartenenza).

icona_paragrafo Per i medici competenti sono previsti controlli? icona_mostra

Sì. L'ufficio competente del Ministero della Salute può disporre controlli a campione sul possesso dei requisiti formativi di ciascun medico competente per verificare l'assolvimento degli obblighi di legge. Inoltre, in occasione delle attività ispettive degli Organi di Vigilanza preposti, può essere verificato l'assolvimento dell'obbligo ECM da parte del singolo medico competente (controllo dell'iscrizione all'Elenco Nazionale, richiesta di documentazione probante del possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/08 etc.).